La quota di TFR è dovuta anche al coniuge divorziato, purchè siano soddisfatti due requisiti.
I due requisiti sono i seguenti: percepire già dall’ex lavoratore un assegno divorzile a cadenza periodica e non essere convolato a nuove nozze.
La parte di TFR che gli spetta corrisponde al 40% del TFR, rapportato al periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro e il matrimonio, comprensivo anche della separazione
legale, hanno coinciso.