Come si ottiene la prestazione pensione di reversibilità

Per ottenere la pensione di reversibilità è necessario presentare domanda apposita presso gli uffici dell’ente previdenziale di competenza. Oltre alla compilazione della domanda, che può essere fatta nel caso dell’Inps anche online, si deve allegare una cospicua documentazione:

۷  certificato di morte;

 ۷   Certificato di matrimonio;

    stato di famiglia alla data del decesso;

  ۷   dichiarazione di non avvenuta pronuncia di sentenza di separazione con addebito e di non avvenuto nuovo matrimonio;

  ۷   dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta;

  ۷    dichiarazione reddituale;

  ۷   scelta della modalità di pagamento;

  ۷   nel caso di pensione di reversibilità indiretta di assicurato, dichiarazione del datore di lavoro relativamente all’attività lavorativa del defunto degli ultimi due anni;

  ۷   nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge legalmente separato con addebito, copia della sentenza di separazione legale;

  ۷    nel caso di domanda di pensione di reversibilità presentata dal coniuge divorziato, copia della sentenza di divorzio. Nel caso esita anche un coniuge superstite, il coniuge divorziato deve rivolgersi all’autorità giudiziaria per la determinazione della percentuale di ripartizione dell’importo di pensione;

  ۷    nel caso di figli studenti, certificato di frequenza scolastica o universitaria;

  ۷    nel caso di figli maggiorenni studenti o inabili di qualsiasi età, di nipoti, di genitori di fratelli celibi o sorelle nubili, dichiarazione reddituale per la verifica della condizione “a carico”

La decorrenza della pensione di reversibilità così richiesta è da intendersi a decorrere dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Ciò vuol dire che se la domanda viene effettuata due mesi dopo il decesso, la quota previdenziale riconosciuta partirà comunque dal mese successivo alla data di scomparsa.

La pensione di reversibilità, inoltre, dura a vita e può cumularsi anche con altre prestazioni previdenziali in relazione, ad esempio, a quelle che il coniuge superstite percepiva in precedenza o delle quali ha già maturato i diritti. Su questo punto, con la Legge n. 335/1995, sono state introdotte delle limitazioni a partire dal 1° gennaio 1996, in base alle quali l’importo della pensione di reversibilità ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. I trattamenti pensionistici, in ogni caso, sono rimasti cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla Legge n. 335/1995.

  • La reversibilità nella separazione e nel divorzio

Riguardo il versamento della pensione di reversibilità nei confronti di un coniuge separato o divorziato, è opportuno fare delle ulteriori precisazioni.

In linea di massima, la separazione e il divorzio non sono rilevanti, agli occhi della legge, se il defunto è stato obbligato, quando era ancora in vita, a emettere un assegno di mantenimento o divorzile nei confronti della controparte. La corte di Cassazione, infatti, ha precisato che la tutela previdenziale prevista dalla pensione di reversibilità, rappresentando l’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima, può essere prevista anche in caso di separazione e divorzio.

Più precisamente, in caso di separazione legale, il coniuge separato ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità solo se, in primo luogo, l’ex coniuge risultava iscritto all’ente previdenziale che deve emettere l’assegno, prima che subentrasse la sentenza di separazione. In aggiunta, l’ex coniuge superstite deve beneficiare di un assegno di mantenimento. Qualora invece il coniuge separato cui spetterebbe la pensione di reversibilità abbia “l’addebito” , ovvero la colpa per l’avvenuta separazione, potrà beneficiare dell’emolumento solo se era titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.

Nel caso di divorzio, invece, il coniuge ancora in vita può ricevere la pensione di reversibilità solo se è titolare di assegno di divorzio e il coniuge defunto era iscritto all’ente previdenziale prima della sentenza di divorzio.

Se il coniuge separato o divorziato ha contratto un nuovo matrimonio, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a ventisei volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.

Qualora sia stato il coniuge adesso defunto ad aver contratto un nuovo matrimonio prima della sua dipartita, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In quest’ultimo caso, infatti, la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale di competenza in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni e delle condizioni reddituali ed economiche dei coniugi superstiti.

Affinchè l’ex coniuge divorziato possa ricevere la pensione di reversibilità, devono in definitiva ricorrere tre presupposti:

۷   deve percepire l’assegno di divorzio dal defunto;

۷    non deve aver contratto nuove nozze;

۷   il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

L’importo della pensione che spetterà al beneficiario verrà calcolato in relazione a quanto è durato il matrimonio e al periodo di maturazione della pensione del defunto. Nel caso del coniuge divorziato, ai fini della quantificazione dell’emolumento, i giudici considerano il periodo di separazione legale nell’arco temporale del matrimonio, in quanto gli effetti civili del matrimonio cessano, da un punto di vista legale, soltanto a seguito della sentenza finale di divorzio.

Occorre precisare che quanto riportato in merito alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, vale soltanto se non ci sono altri superstiti, tra quelli elencati nel paragrafo precedente, che abbiano i presupposti per ricevere l’erogazione del contributo previdenziale.

Se egli ha sviluppato una convivenza di fatto dopo il divorzio o la separazione o, come anticipato, si è risposato, tale diritto decadrà in ogni caso.

Il diritto alla pensione di reversibilità, in caso di divorzio o separazione legale, non scatta automaticamente alla morte dell’ex coniuge. Il coniuge superstite, infatti, dovrà farne espressa richiesta attraverso un apposito ricorso al Tar di competenza. Il Tar investito della richiesta avrà quindi il compito di verificare il rispetto di tutti i requisiti e valuterà se esistono elementi che possano escludere il diritto a carico del coniuge superstite beneficiario. Se dopo tale analisi l’accertamento si concluderà in maniera positiva, al coniuge richiedente verrà riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto. In caso contrario, la richiesta verrà respinta e il diritto alla pensione di reversibilità ricadrà su eventuali altri beneficiari. 

Se anziché in presenza di divorzio o di separazione, si è in presenza di una convivenza di fatto, quest’ultima risulta del tutto irrilevante riguardo la richiesta della pensione di reversibilità. Sembra infatti optare in questo senso l’art. 9 della Legge n. 898/1970, secondo cui il diritto alla pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge solo << se non passato a nuove nozze>>, laddove l’inesistenza di un nuovo vincolo matrimoniale viene intesa in senso formale e quindi non comprensivo del rapporto di convivenza, neanche se connotato dal carattere della stabilità.

Sul punto è molto esplicativo il secondo comma dell’art. 9 della Legge n. 898/1970.

Vuoi una consulenza legale sull'argomento?

Il nostro team è composto da avvocati, consulenti legali e dottori in legge specializzati in diritto di famiglia, diritto civile, diritto delle persone e tutela dei minori. Grazie alla massima professionalità e all’alta preparazione in materia giuridica esaminano con cura ogni problematica ed affrontano con dedizione tutti i casi.

Chiama Ora!

News recenti

DIVORZIO tra CONIUGI

Divorzio Che differenza c’è tra l’essere separati e l’essere divorziati? Con la separazione legale dei coniugi, che sia di tipo consensuale o giudiziale, vengono meno

ASSEGNO ALIMENTARE

L’assegno alimentare è regolato dagli artt. 433 e ss c.c. e viene previsto nel momento in cui il richiedente, a seguito della separazione, versi in