Separazione tra coniugi con addebito

A partire dall’inizio dell’udienza davanti al giudice istruttorio, il procedimento di separazione giudiziale seguirà le classiche forme del rito ordinario, concludendosi pertanto con la sentenza del giudice.
Al termine del procedimento il Tribunale, in seduta collegiale, emetterà dunque la sentenza di separazione, nella quale disporrà in via definitiva il regime di affidamento, il mantenimento e la collocazione dei minori, nonché il mantenimento del coniuge economicamente più debole e l’eventuale assegnazione della residenza coniugale.

Il provvedimento preso dovrà essere comunicato alle parti, al Pubblico Ministero e potrà essere impugnato come qualsiasi altro provvedimento del rito ordinario, nei vari gradi di giudizio, entro trenta giorni dalla notifica o, in mancanza di notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Anche in questo caso, qualsiasi tipo di provvedimento potrà essere comunque modificato, qualora non siano stati riportati nuovi e comunque rilevanti fattori al momento della pronuncia giudiziale, similmente a quanto riportato per la separazione consensuale.

La separazione giudiziale può essere dichiarata con o senza addebito a carico di una delle parti. Qualora subentri la dicitura “con addebito”, significa che la colpa della separazione è attribuita a uno dei due coniugi, nel momento in cui, ad esempio, quest’ultimo sia venuto meno ai doveri derivanti dal matrimonio, e quindi a quelli già richiamati e previsti dell’art.143 c.c.

La pronuncia di addebito deve essere definita esclusivamente dal giudice incaricato, che valuta e verifica l’esistenza o meno dei presupposti, in merito all’effettiva condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio, e che l’intollerabilità della convivenza esista secondo un preciso nesso causale. Se viene accertato “l’addebito”, gli effetti sulla sentenza giudiziale saranno solo ed esclusivamente di ordine economico, non incidendo in nessun modo sui provvedimenti che riguarderanno i figli. Ciò vuol dire che il coniuge cui è addossato l’addebito, pur trovandosi in una posizione di inferiorità economica, potrà non ricevere alcun assegno di mantenimento da parte dell’ex consorte. Solo nel caso in cui il coniuge “addebitato” versi in stato di bisogno e di estrema povertà, verrà comunque a lui riconosciuto il diritto a ricevere gli alimenti. In caso di morte del coniuge incaricato a dare gli alimenti, il tutto ricadrà sull’eredità.

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