La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità si propone con ricorso ex art. 737 c.p.c. al Tribunale competente. E’ possibile richiedere analisi ematiche o genetiche come appunto il test del DNA, al fine di dimostrare la paternità e la maternità.
Una volta che la paternità sarà accertata, il padre non si potrà sottrarre ai suoi doveri. In aggiunta, il genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio dalla nascita in poi, avrà diritto a chiedere all’altro genitore il risarcimento della metà di tutte le spese sostenute dalla nascita fino al momento del riconoscimento di paternità.
E’ quanto statuisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7986 del 2014. Ne consegue, pertanto, il pincipio fondamentale per cui il diritto del figlio al mantenimento e la corrispondente responsabilità genitoriale sorgano per il solo fatto della procreazione, tanto è vero che in capo al genitore, che ha sostenuto per intero i relativi oneri, è riconosciuto il diritto di agire per la rifusione pro quota delle spese pregresse, sin dalla nascita del figlio.