La comunione legale viene meno tra i coniugi, nel caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Nei casi di separazione consensuale, invece, gli effetti dello scioglimento si producono a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato dal giudice o dalla data di certificazione dell’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti al giudice.