In normativa non vi è una chiara distinzione fra cosa deve essere considerato come spesa ordinaria e cosa, invece, come spesa straordinaria.
In linea generale, sono considerate ordinarie le spese per far fronte ai bisogni e alle normali esigenze di vita quotidiana della prole come il cibo, i vestiti e l’educazione;
sono invece straordinarie quelle spese necessarie a far fronte a eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e a esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli (si pensi agli interventi chirurgici o alle ripetizioni private).
Secondo la più recente giurisprudenza, le spese straordinarie sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private, ecc. ), sportive (attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agosnistiche ecc. ) o medico sanitarie (interventi chirurgici ecc.).
Le spese straordinarie “obbligatorie”, le quali danno diritto al rimborso al coniuge che le ha sostenute anche se non vi è un preventivo consenso dell’altro, sono, infine, quelle per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti, ecc.