Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socioeconomica del figlio (che da non sufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza per cui verrà redatto un provvedimento esecutivo. Il precetto obbliga chi occupa l’immobile a rilasciarlo entro dieci giorni dalla notifica.

Se nonostante  l’intimazione con l’atto di precetto, l’occupante non lascia libera la casa, si dovrà effettuare, ai sensi dell’art. 608 c.p.c., l’esecuzione vera e propria. Con questo si intende l’accesso da parte dell’ Ufficiale Giudiziario che, previa notifica all’occupante del giorno e dell’ora in cui procederà, munito di titolo esecutivo e di precetto, si porterà materialmente sul luogo per consentire alla parte che ne ha diritto di entrare in possesso dell’immobile.

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