E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza per cui verrà redatto un provvedimento esecutivo. Il precetto obbliga chi occupa l’immobile a rilasciarlo entro dieci giorni dalla notifica.
Se nonostante l’intimazione con l’atto di precetto, l’occupante non lascia libera la casa, si dovrà effettuare, ai sensi dell’art. 608 c.p.c., l’esecuzione vera e propria. Con questo si intende l’accesso da parte dell’ Ufficiale Giudiziario che, previa notifica all’occupante del giorno e dell’ora in cui procederà, munito di titolo esecutivo e di precetto, si porterà materialmente sul luogo per consentire alla parte che ne ha diritto di entrare in possesso dell’immobile.