E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza cui verrà redatto un provvedimento esecutivo.
Il precetto obbliga chi occupa l’immobile a rilasciarlo libero entro 10 gg dalla notifica.
Se nonostante ‘intimazione con l’atto di precetto, l’occupante non lascia libera la casa, si dovrà effettuare l’esecuzione vera e propria ai sensi dell’ art. 608 cpc.
Con questo si intende l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario che, previa notifica all’occupante del giorno e dell’ora in cui procederà, munito di titolo esecutivo e di precetto, si porterà materialmente sul luogo per consentire alla parte che ne ha diritto di entrare in possesso dell’immobile.
rif. ” Separazione e divorzio nella prospettiva dell’uomo violento. Vadamecum per coppie in crisi: consigli legali” di Elda Panniello – Casa editrice KimeriK, gennaio 2020.”