L’ex coniuge può richiedere una parte del trattamento di fine rapporto dell’ex marito?

L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ha diritto ad una percentuale del TFR percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a matuare dopo la sentenza di divorzio.

Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in un’ unica soluzione.

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