Caratteristiche della separazione personale
La necessità di non rompere il vincolo coniugale del matrimonio, ma di interrompere soltanto alcuni dei doveri che da quest’ultimo si sono generati, viene espressa dal Codice civile negli artt. 150 e ss. con l’istituto della separazione personale. Il dispositivo dell’art. 150 c.c., infatti, afferma che << è ammessa la separazione dei coniugi>> la quale <<può essere giudiziale o consensuale>>, dove <<il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale, spetta esclusivamente ai coniugi>>.
La separazione personale dei coniugi è un istituto di tipo transitorio, dal punto di vista sia giuridico che psicologico, in quanto non manifesta alcun divieto nei confronti del mantenimento o meno della condizione di separati. Essa può evolvere, in un secondo momento, o nella riconciliazione tra i rispettivi coniugi, oppure nella constatazione dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, esaurendosi pertanto con la sentenza del divorzio. In altre parole, la separazione permette la legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, ovvero quelli dichiarati in fase di vincolo matrimoniale e afferenti ai doveri di collaborazione, di coabitazione e di contribuzione. Se si fa rimando all’ambito patrimoniale, la separazione personale determina pure la cessazione della comunione legale trai coniugi, cui subentra quella della comunione ordinaria.
È l’art. 143 c.c. che esplica i diritti e i doveri reciproci dei coniugi che, a seguito della procedura di separazione, cessano di avere validità.
<<Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia>>.
L’istituto, al contempo, permette ai consorti di mantenere inalterati i vincoli coniugali, quali i doveri di assistenza, di educazione e di istruzione della prole, di collaborazione nell’interesse della famiglia, nonché di rispetto reciproco: tutti aspetti fondamentali che differenziano la separazione personale dal divorzio.
La Cassazione Penale, nella sentenza n. 7369 del 2012, ha specificato che la cessazione della convivenza, in caso di separazione, <<non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia>> in riferimento particolare all’art. 572 c.p., poiché permangono <<integri i doveri di rispetto, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale>>. Opinione che è stata confermata anche in seguito con la sentenza della Cassazione Penale n. 39331/2016, in cui viene dichiarato che il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche in presenza di separazione personale, o qualora l’attività delittuosa si contestualizzi in ambito familiare.
Questo perché, come anticipato, il vincolo coniugale non viene meno con la separazione, ma si attenua soltanto, posto che rimangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione tra coniugi. Ne discende che, laddove la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude l’esistenza del reato di cui all’art. 572 c.p. .