Il Codice Civile, all’art. 155 quater, prevede le ipotesi in cui l’assegnazione della casa coniugale, al genitore affidatario della prole, possa essere revocata.
Tra queste vi è il caso in cui l’ex coniuge conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Tale rigida norma, però, è stata reinterpretata dalla Corte di Cassazione alla luce dell’evoluzione della società e dei costumi.
Con la sentenza n. 23786 del 2004, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che la parte assegnataria della casa in virtù dell’affido dei figli, possa convivere nell’ abitazione, un tempo “casa coniugale”, con il nuovo compagno, purchè tale convivenza non sia pregiudizievole per l’interesse morale e materiale dei minori.
Pertanto, alla luce della Giurisprudenza sopra citata non vi è più l’automaticità della revoca in caso di nuova convivenza.