La legge codice rosso

La legge n.69/2019, altrimenti detta legge codice rosso, ha modificato e innovato la disciplina penale e processuale inerente la violenza domestica e di genere.

Con la legge codice rosso si prevedono, infatti, nuove sanzioni, procedure applicative e reati di famiglia.

Perché la legge codice rosso.

La legge codice rosso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2019. Con il codice rosso, o Legge 19 luglio 2019, n.69, si sono arrecate modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e previste altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La legge codice rosso, in altre parole, mira a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendo le relative sanzioni.

Sotto un profilo generale, il testo della legge codice rosso si compone di 21 articoli in totale, all’interno dei quali si individuano una serie di reati attraverso cui si esprime la violenza domestica e di genere. In particolare, il codice rosso, attraverso i suoi interventi normativi, mira a velocizzare l’avvio del procedimento penale e, di conseguenza, accelera l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione e tutela delle vittime di violenza.

Non ultimo, intervenendo sul Codice penale, tale legge inasprisce le pene in riferimento ai reati di famiglia, nonché rimodula gli aggravanti, introducendo al contempo nuove fattispecie di reato.

Modifiche procedurali, cautelari e di prevenzione.

Tra le novità più sostanziali apportate dalla legge codice rosso ci sono quelle procedurali.

In tale contesto, si prevede che i provvedimenti di tutela e protezione delle vittime saranno adottati in maniera più celere nei casi di reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale.

A livello procedurale, la legge codice rosso, infatti, prevede che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, possa riferire subito al Pubblico Ministero anche in forma orale.

Quest’ultimo, entro tre giorni, in presenza di delitti di violenza domestica o di genere, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. La legge codice rosso stabilisce che gli atti d’indagine siano svolti senza ritardo.

Alle modifiche procedurali, si aggiungono anche quelle inerenti le misure cautelari e di prevenzione. La legge codice rosso, in tal senso, modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale modifica ammette l’utilizzo di mezzi elettronici, come il braccialetto elettronico, per consentire al giudice di garantire alla vittima il rispetto delle misure cautelari prese e all’imputato di non violarle.

Nelle misure di prevenzione appena descritte, peraltro, tale legge ammette anche i delitti di maltrattamenti in famiglia.

Oltre alle modifiche di cui sopra, la legge inasprisce le sanzioni già previste dal Codice penale.

Nello specifico:

  • il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, passa da un intervallo di 2-6 anni, a 3-7 anni.
  • lo stalking da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni, passa a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi.
  • la violenza sessuale, invece, passa a un minimo di 6 anni e un massimo 12, mentre prima era 5-10 anni.
  • la violenza sessuale di gruppo da 6-12 anni a 8-14 anni.


I nuovi reati previsti dalla legge codice rosso.

La legge n. 69/2019 introduce all’interno del Codice penale quattro nuovi reati:

– il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, altrimenti detto revenge porn;

– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;

– il reato di costrizione o induzione al matrimonio;

– la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Riguardo il revenge porn, la legge codice rosso prevede la reclusione di 1-6 anni, nonché una multa da 5000 a 15000 euro. Il reato di revenge porn si applica a tutti coloro che hanno diffuso immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, senza il consenso dell’interessato.

Il reato di deformazione, invece, è sanzionato con una reclusione di 8-14 anni. Qualora l’azione provochi la morte della vittima, la pena prevista è l’ergastolo.

Abbiamo poi il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione di 1-5 anni. Se il reato è commesso a danno di minori, vi è l’aggravamento.

Infine, la violazione dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento viene sanzionato adesso con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

Occorre ricordare, in ultimo, che per la violenza sessuale il codice rosso estende il termine per la querela da 6 mesi a 12 mesi, inasprendo le aggravanti in caso la violenza sia commessa in danno di minore età.

In quest’ultimo caso, la pena è aumentata fino a un terzo, anche quando il reato è commesso in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. In presenza di omicidio, viene peraltro estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

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