La famiglia legittima fondata sul matrimonio

Come definito dalla dottrina tradizionale, il matrimonio è il negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l’impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie.

Si tratta di un istituto che assume rilevanza diversa a seconda che lo si intenda nella sua accezione di negozio giuridico, quindi come atto, ovvero nella sua dimensione di relazione, quindi nella sua veste di rapporto, che comprende l’insieme dei diritti e doveri reciproco tra coniugi.

Nella definizione di tale istituto l’approccio dogmatico è stato fortemente condizionato da due filoni dottrinali differenti: il primo, animato dall’intento di preservare quella sfera di non ingerenza del contesto famiglia, ne ha esaltato la componente privatistica.

In questo contesto il matrimonio si traduce in un vero e proprio atto di autonomia privata, libera espressione della libertà matrimoniale.

Ed infatti la Convenzione europea dei diritti dell’uomo considera l’atto del contrarre matrimonio come parte della sfera intima del soggetto, quale diritto inviolabile in tutte le sue componenti.

Il secondo filone dottrinale, prende viceversa, le mosse dalla concezione pubblicistica dell’atto in parola, ravvisando nel matrimonio l’attuazione di un interesse pubblicistico rappresentato dallo Stato.

La sintesi del suddetto contrasto può essere rappresentata da quella visione d’insieme che, se per un verso proclama con forza l’autonomia del matrimonio come libera manifestazione della personalità, dall’altro, non disconosce l’importanza dell’intervento statuale, ne quindi dell’ingerenza del potere giudiziale.

Alla luce della suddetta ricostruzione dottrinale, si può affermare che il matrimonio è certamente un negozio giuridico solenne, bilaterale, avente natura familiare e funzionalizzato all’assunzione, da parte di entrambi i coniugi, di impegni di stabile convivenza e di reciproco aiuto.

In linea generale il matrimonio può essere civile o religioso: può cioè avere effetti all’interno dell’ordinamento statale o effetti nell’ordinamento ecclesiastico di appartenenza.

Quanto alla religione cattolica, fin dalla stipula dei Patti Lateranensi del 1929, nel sistema matrimoniale italiano vigeva il cd. principio del doppio binario, alla luce del quale il matrimonio religioso e quello civile erano considerati su due piani differenti, senza che vi fosse alcun collegamento fra gli stessi.

Ad oggi, il matrimonio canonico acquista piena efficacia giuridica di fronte allo Stato tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile.

Il sistema matrimoniale, pertanto, consta della disciplina del matrimonio civile (ossia quello celebrato dall’Ufficiale di stato civile del Comune competente), e del matrimonio concordatario, ovvero quello celebrato in una Chiesa di culto cattolico, quest’ultimo esplica effetti contemporaneamente sia per la Chiesa che per la legge italiana.

Si tratta pertanto di due atti distinti e separati dai quali, però l’ordinamento fa discendere, quale identica conseguenza, quella dell’insorgenza del medesimo rapporto.

Una menzione a parte merita il matrimonio acattolico ovverosia il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico: esso è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile e, ovviamente dagli accordi stipulati dal Governo con i rappresentanti delle diverse confessioni. Secondo al dottrina si tratta di una species di matrimonio civile, in quanto il ministro di culto assume il ruolo di delegato dell’Ufficiale di Stato civile, la celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni e l’atto di matrimonio deve essere inviato all’Ufficiale di Stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione per la trascrizione nei pubblici registri.

Dal punto di vista della disciplina giuridica, l’atto di matrimonio è essenzialmente puro, libero, personalissimo, solenne e complesso.

Ai fini della corretta e legittima celebrazione del matrimonio civile è necessaria la presenza di taluni requisiti:

  • L’età di entrambi i coniugi che devono aver raggiunto la maggiore età;
  • La capacità naturale dei coniugi;
  • La libertà di stato;
  • L’assenza di impedimenti derivanti dalla parentela, dall’affinità o adozione;
  • L’assenza di un delitto consumato o anche solo tentato da parte di uno solo dei coniugi a danno dell’altro;
  • La non sussistenza del lutto vedovile e la diversità di sesso fra i nubendi.

Dal punto di vista procedurale, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, a cura dell’Ufficiale di Stato civile, la cui finalità è quella di rendere edotte delle volontà dei nubendi di contrarre matrimonio tutte quelle persone che volessero opporsi allo stesso: si tratta della c.d pubblicità notizia.

E’ altresì ammessa la celebrazione del matrimonio per procura se uno degli sposi risiede all’estero o, in tempo di guerra, per i militari, o laddove ricorrano gravi motivi da valutarsi dinanzi al Tribunale della circoscrizione all’interno del quale risiede l’altro sposo; la procura deve essere fatta per atto pubblico e deve contenere l’espressa indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

Dal matrimonio discendono una serie di effetti che il codice civile individua e disciplina partitamente.

In primo luogo marito e moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri in virtù del principio di uguaglianza tra coniugi. I coniugi concordano fra loro l’indirizzo della residenza familiare, assumono reciprocamente l’obbligo di fedeltà e di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione nell’interesse della famiglia.

Quanto all’aspetto patrimoniale, entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in proporzione alla loro capacità di lavoro professionale ovvero casalingo.

Ulteriori effetti riguardano l’ambito previdenziale, ovverossia i diritti che ciascun coniuge può vantare sul TFR dell’altro o sulla pensione di reversibilità; quelli propriamente successori, in forza dei quali si acquisisce la qualità di erede del coniuge.

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