Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell’impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo.
Successivamente, l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuità. Ma il predetto articolo può essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del rapporto di continuità della prestazione eseguita dallo stesso.