E’ un istituto introdotto dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, in via sperimentale, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e il doppio per l’anno 2017, a tutela del coniuge in stato di bisogno.
La sperimentazione è stata avviata fino al 2017 in determinati Tribunali italiani. Dal 2018 bisogna verificare ogni anno se il Fondo di Solidarietà viene o meno nuovamente finanziato.
Ha come obiettivo quello di garantire al coniuge separato che ne abbia necessità e che non sia in grado di provvedere alla prole, qualora, per inadempienza del coniuge obbligato, non abbia ricevuto alcunn assegno di mantenimento o alimentare.
Per ottenere il fondo di solidarietà, l’interessato deve presentare istanza al Tribunale del luogo di residenza al fine di vedersi riconoscere un importo anticipato che non sia superiore rispetto all’assegno che gli è stato riconosciuto in fase di separazione giudiziale.
Dal momento di presentazione della domanda, il Tribunale avrà 30 giorni di tempo per decidere come proseguire: respingere la richiesta con un provvedimento non impugnabile, qualora il Giudice non ritenga siano rispettati i presupposti di validità o accogliere la domanda, in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti richiesti dal fondo.
In seguito, la somma verrà erogata dal Ministero della Giustizia che si rivarrà sul coniuge inadempiente per il recupero della somma erogata.