La normativa non prevede disposizioni in merito a obblighi giuridici in capo alle coppie non sposate, al momento della rottura del rapporto. La Giurisprudenza è, infatti, unanime nel non ritenere che non sussiste l’obbligo di mantenimento a carico di uno dei due partner.
A seguito di una separazione di fatto, vi sono solo dei doveri di ordine morale che possono esplicarsi nel momento della cessazione della convivenza solo volontariamente. Nulla vieta, infatti, che uno dei due conviventi, quello con maggiore potere economico, possa corrispondere al proprio ex compagno una somma di denaro che rappresenti un indennizzo. Ma in caso di cessazione del rapporto , tale donazione rappresenterebbe una semplice obbligazione naturale, sottoposta al principio della volontarietà e irripetibilità (art. 2043 del Cod.Civ.) e, quindi, in caso di sospensione , non perseguibile per legge.