Assegnazione casa coniugale

Col termine di casa coniugale si intende il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare formatasi con il matrimonio, ovvero quel luogo dove si sviluppa la vita della famiglia. Si intendono, oltre che l’abitazione in senso stretto, anche tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili e attrezzature di cui dispone, a eccezione di beni strettamente personali, nonché cantina, garage e box.

L’art. 337 sexies del Decreto Legislativo n. 154/2013 riporta: << Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto>>.

In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente decidere sulla destinazione della casa, purchè nell’interesse dei figli; in caso di separazione giudiziale, invece, sarà il Tribunale ad assegnare la casa nell’interesse dei figli. Tale provvedimento può addirittura essere preso qualora la casa sia di appartenenza di terzi, o di proprietà comune della coppia.

Per i motivi di cui sopra, può essere previsto un trasferimento dei diritti sulla casa nel verbale di separazione, ovvero:

۷  il trasferimento da un coniuge all’altro della proprietà della casa, di una quota di comproprietà, del diritto personale sulla casa;

۷ l’impegno a trasferire la proprietà della casa, la quota di comproprietà o altro diritto reale;

 ۷ la costituzione sulla casa, a favore dell’altro coniuge di un diritto reale di usufrutto, di abitazione, di un vincolo di destinazione o di un trust.

In mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non può però essere preso alcun provvedimento sull’assegnazione della casa coniugale. Se, infatti, l’immobile è di proprietà di uno dei coniugi e mancano i figli, il titolo esistente preclude ogni eventuale assegnazione dell’immobile all’altro coniuge, rendendo ridondante e superflua ogni qualsivoglia pronuncia di assegnazione a favore del coniuge proprietario.

Il provvedimento dell’assegnazione della casa si intende valido fino a quando i figli non raggiungeranno la propria indipendenza economica, e pertanto può essere revocata, su presentazione di ricorso da parte dell’altro coniuge, qualora vengano meno i presupposti che ne avevano reso opportuna l’assegnazione al coniuge beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 2643 sexies c.c. .

Con l’art. 337 sexies c.c. si prevede oltretutto che il diritto al godimento della casa coniugale può essere revocato nel momento in cui:

  ۷ l’assegnatario non abiti la casa familiare;

  ۷ l’assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;

 ۷ l’assegnatario instauri una convivenza all’interno della casa o contragga un nuovo matrimonio con altra persona.

Il provvedimento di revoca della casa, così come l’assegnazione, come diramato dall’ultima parte dell’art. 337 sexies al comma 1, << sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643>>. Significa che il coniuge assegnatario che vuole rendere opponibili ai terzi l’assegnazione, deve trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione, o quello di revoca, nei pubblici registri immobiliari, qualora naturalmente sia anche affidatario dei figli.

Possono verificarsi, tuttavia, delle fattispecie di rilevanza penale.

Il primo caso concerne il rifiuto di lasciare la casa assegnata, al fine di consentire il godimento esclusivo dell’abitazione alla controparte.

In questo caso, in genere si tratta di separazione giudiziale, l’assegnatario sarà costretto ad agire giudizialmente nei confronti del coniuge per ottenerne l’allontanamento coattivo, anche tramite esecuzione forzata. L’ulteriore mancata esecuzione dell’ordinanza del giudice costituisce reato ed è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro. Qualora la permanenza sia accompagnata da atteggiamenti prevaricatori o minacce, si può diramare il reato di violenza privata, violazione di domicilio, o estorsione.

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