La comunione legale tra i coniugi viene meno, nel caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Nel caso di separazione consensuale, invece, gli effetti dello scioglimento si producono a partire o dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato dal giudice o dalla data di certificazione dell’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti al sindaco.