L’ex marito non paga l’assegno di mantenimento, cosa devo fare?

Il debitore, ex coniuge, va posto in mora mediante invio di Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorsi 30 giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, verrà notificato il provvedimento giudiziale sia al debitore che al terzo tenuto alla prestazione periodica, unitamente all’invito a corrispondere, ai sensi della Legge n. 898/70 art. 8 commi 3-7, le somme dovute.

Nel caso di inadempimento del terzo, il coniuge avente diritto “ha azione diretta ed esecutiva nei suoi confronti”, cioè ha diritto a farsi pagare direttamente dal datore di lavoro procedendo all’esecuzione forzata.

Secondo la Corte di Cassazione, è legittima l’azione diretta anche nei confronti degli enti previdenziali in relazione ai trattamenti pensionistici dovuti all’obbligato.

Ovviamente lo stesso diritto di ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro, vale anche allorchè il marito inadempiente sia dipendente dello Stato o di enti pubblici.

Nel caso, invece, in cui i crediti siano già stati sottoposti a pignoramento da parte di terzi, bisognerà necessariamente rivolgersi al Giudice dell’ esecuzione, il quale provvederà alle relative ripartizioni ed esecuzioni.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza