Quando ci si separa, in caso di convivenza, a chi va la casa se non ci sono figli? E quando ci sono figli?

Il diritto ad avere la casa coniugale in caso di separazione da convivenze non esiste nè viene previsto dalla normativa.

Colui che è il proprietario della casa, pertanto, può richiedere l’allontanamento dell’ex partner. Quest’ultima eventualità è possibile, tuttavia, quando ne ricorrono i presupposti ovvero che il convivente non proprietario usucapisca la titolarità del diritto reale di abitazione.

Qualora dovessero esserci dei figli, invece, la disciplina in tema di divorzio e separazione viene estesa anche alle cosiddette famiglie di fatto, come previsto dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 166/1998. A tal riguardo, a colui al quale sono affidati i figli, dovrà essere affidato anche il diritto di abitazione nella casa familiare, laddove quest’ultimo sia di proprietà dell’altro partner.

In questo modo si è voluto garantire una maggiore tutela della prole.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza