Stiamo divorziando, il mio ex coniuge ha diritto al mio TFR? In che misura?

La quota di TFR è dovuta anche al coniuge divorziato, purchè siano soddisfatti due requisiti.

I due requisiti sono i seguenti: percepire già dall’ex lavoratore un assegno divorzile a cadenza periodica e non essere convolato a nuove nozze.

La parte di TFR che gli spetta corrisponde al 40% del TFR, rapportato al periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro e il matrimonio, comprensivo anche della separazione

legale, hanno coinciso.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza