Quali sono le spese ordinarie e straordinarie dei figli?

In normativa non vi è una chiara distinzione fra cosa deve essere considerato come spesa ordinaria e cosa, invece, come spesa straordinaria. 

In linea generale, sono considerate ordinarie le spese per far fronte ai bisogni e alle normali esigenze di vita quotidiana della prole come il cibo, i vestiti e l’educazione;

sono invece straordinarie quelle spese necessarie a far fronte a eventi imprevedibili o addirittura eccezionali e a esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli  (si pensi agli interventi chirurgici o alle ripetizioni private).

Secondo la più recente giurisprudenza, le spese straordinarie sono quelle scolastiche (scuole private, università fuori sede, ripetizioni private, ecc. ), sportive (attrezzatura e quanto necessario per eventuali attività agosnistiche ecc. ) o medico sanitarie (interventi chirurgici ecc.).

Le spese straordinarie “obbligatorie”, le quali danno diritto al rimborso al coniuge che le ha sostenute anche se non vi è un preventivo consenso dell’altro, sono, infine, quelle per i libri scolastici, per le spese sanitarie urgenti, ecc.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

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