Quali sono le condizioni per poter chiedere il divorzio?

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando: dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo, a qualsiasi pena detentiva o per omicidio volontario; è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale (le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale); l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; il matrimonio non è stato consumato; è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982, n. 164.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza