Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando: dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo, a qualsiasi pena detentiva o per omicidio volontario; è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale (le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale); l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; il matrimonio non è stato consumato; è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della L. 14.4.1982, n. 164.
Se la donna rimane incinta del marito ma dopo la separazione e il marito non vuole riconoscere il bambino, cosa succede?
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità si propone con ricorso ex art 737 c.p.c. al Tribunale competente. E’ possibile richiedere analisi ematiche