L’ex coniuge può richiedere una parte del trattamento di fine rapporto dell’ex marito?

L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ha diritto ad una percentuale del TFR percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a matuare dopo la sentenza di divorzio.

Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in un’ unica soluzione.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza