La mia ex moglie può convivere con il nuovo compagno nella casa coniugale assegnatale di mia proprietà?

Il Codice Civile, all’art. 155 quater, prevede le ipotesi in cui l’assegnazione della casa coniugale, al genitore affidatario della prole, possa essere revocata.

Tra queste vi è il caso in cui l’ex coniuge conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Tale rigida norma, però, è stata reinterpretata dalla Corte di Cassazione alla luce dell’evoluzione della società e dei costumi.

Con la sentenza n. 23786 del 2004, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che la parte assegnataria della casa in virtù dell’affido dei figli, possa convivere nell’ abitazione, un tempo “casa coniugale”, con il nuovo compagno, purchè tale convivenza non sia pregiudizievole per l’interesse morale e materiale dei minori.

Pertanto, alla luce della Giurisprudenza sopra citata non vi è più l’automaticità della revoca in caso di nuova convivenza.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza