In caso di separazione è obbligatorio, per il coniuge che abbandona, a seguito di sentenza giudiziale, la casa coniugale, trasferire la residenza altrove?

Non è obbligatorio, ma consigliabile. Basti pensare ai benefici fiscali della prima casa. Nulla osta però che a seguito di una separazione, la residenza di entrambi i coniugi rimanga sempre presso la casa coniugale e ciò a condizione che il coniuge assegnatario della stessa sia al contempo consenziente.

In altri, termini, i coniugi potranno divorziare anche se in quel momento hanno ancora la residenza presso la casa coniugale.

Chi “comanda” è il coniuge cui viene assegnata la casa che, se contrario al mantenimento della residenza, potrà fare una segnalazione al Comune affichè l’altro coniuge venga invitato ad eleggere un nuovo luogo di residenza.

In difetto, nulla accadrà né da un punto di vista civile né da quello amministrativo.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza