Il cognome dell’ex marito può essere mantenuto dopo il divorzio?

In base all’art. 5, commi 2,3,4 della Legge n. 898/1970, la donna divorziata può, in alcune circostanze, essere autorizzata dal giudice a seguitare a utilizzare il cognome dell’ex coniuge, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

E’ il caso, ad esempio, in cui l’ex marito è un professionista o un artista affermato e, ormai, anche l’ex moglie è socialmente identificata con qual cognome. Ciò non toglie che, per motivi di particolare gravità o su istanza di una delle parti, la concessione dell’uso del cognome all’ex coniuge può sempre essere ritirata dal giudice con una successiva sentenza contraria.

Si può immaginare, in questo caso, l’ipotesi di un’ ex moglie che ridicolizzi il cognome maritale tendendo una condotta di vita non consona al prestigio sociale dell’ex coniuge, di fatto danneggiando così lui se non perfino anche gli eventuali figli nati dalla loro precedente unione.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza