Fino a quando si può rimanere nella casa coniugale a seguito della separazione autorizzata dal Tribunale?

Nella  casa coniugale ciascun coniuge ha diritto di rimanervi fino a che il Giudice non ha autorizzato i coniugi a vivere separati, fissando un termne per il rilascio a uno degli stessi.

Nel caso di separazione, la casa coniugale deve essere lasciata entro il termine convenuto o fissato dal Giudice, solitamente in 30/60/90 giorni. Dopodichè l’altro coniuge, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di rilascio, potrà anche chiamare le forze dell’ordine per l’esecuzione coattiva.

Una volta lasciata la casa coniugale, il coniuge non potrà più tornare nella stessa se non previa autorizzazione del coniuge assegnatario dell’abitazione, anche se la casa è di piena proprietà del coniuge che ha dovuto lasciarla.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza