Contratto o patto di convivenza

Non sussistendo una regolamentazione ordinaria generale, nè speciale, da applicare alla famiglia di fatto, l’unico modo per ottenere una tutela, ad oggi, è quello di autoregolamentarsi  mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti al momento della cessazione del rapporto e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.

Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata o possono essere redatti dal notaio. Tali accordi potranno disciplinare in particolare: i rapporti patrimoniali tra conviventi, la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare, il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del ménage, l’assegnazione dell’abitazione familiare.

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Nel momento in cui il giudice annulla, con sentenza, l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario per sopravvenute modifiche della situazione socio-economica del figlio ( che da non autosufficiente è divenuto autosufficiente), quali sono le azioni più brevi da compiere per rientrare in possesso del proprio bene se la controparte non vuole abbandonare la casa?

E’ necessario compiere un atto di precetto per la concessione di beni immobili ex art. 605 c.p.c., quando si è già muniti di una sentenza